giovedì 11 febbraio 2010

I motivi dell'illegittimità della concessione del nulla osta da parte del Parco alla realizzazione della centralina in Valle del Mis

- Il parere di ammissibilità dell’opera in questione è stato espresso dal Consiglio Direttivo il 27/10/2008 (e non il 27/11/2008) con maggioranza relativa di 5 voti favorevoli, 2 contrari, 1 astenuto e 4 assenti.

- L’ente Parco per sostenere l’ammissibilità dell’opera fa riferimento ad alcuni stralci del Piano del Parco, ma non da il quadro complessivo impedendo di fatto ad un osservatore esterno di avere il quadro di riferimento completo su cui esprimere un parere pertinente.

- In particolare non si fa riferimento all’art. 11 della legge quadro (394/91) che recita “..nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati: (…)c) la modificazione del regime delle acque”. Ricordiamo che quella è una zona di grande interesse naturalistico e paesaggistico, una delle principali se non la principale forra del territorio del Parco.

- Non si comprende come ’art. 16 del Piano del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, seppure citato, possa essere interpretato come norma che permette la realizzazione della derivazione per la centralina idroelettrica, quando recita testualmente: “è vietato qualsiasi intervento che modifichi il regime naturale delle acque superficiali e sotterranee. E’ comunque vietata, all’interno del Parco ogni ulteriore derivazione delle acque superficiali e sotterranee per scopi idroelettrici e irrigui” e ancora “...sono, inoltre, ammesse, con le stesse modalità del precedente comma, modeste derivazioni idriche, da riservare esclusivamente agli apprestamenti che l’Ente Parco intenda favorire, promuovere, realizzare o destinare alle proprie finalità istituzionali” Certamente non risponde alle finalità istituzionali di un Parco Nazionale (per la verità di alcun Parco) la realizzazione di un’opera come quella in oggetto.

- Una minima parte dell’opera sarà realizzata all’estero, l’opera di captazione, ma la parte più preponderante ed impattante sarà all’interno dei confini (condotta forzata, edificio che ospiterà gli impianti le turbine e tutta la strumentazione). Fondamentale quindi ricordare che i lavori previsti verrebbero eseguiti in “Zona di Riserva Generale Orientata di tipo B1” definita dal Piano del Parco di “Valore elevatissimo” in cui l’art.18 delle Norme di Attuazione del piano prevede “scavi per l’interramento di derivazione di acquedotti..” ma non di derivazioni per la produzione idroelettrica. In questa zona sono altresì esclusi interventi di nuova edificazione (l’edificio della centralina coprirebbe all’incirca 180 metri quadrati ed alto svariati metri, cioè stiamo parlando di un grande edificio) cioè come il manufatto che dovrebbe ospitare la turbina e la strumentazione conseguente. La norma che vieta la realizzazione di nuovi edifici in aree di riserva generale orientata è all’art.12 punto b della legge quadro sui Parchi, la 394/91 che semplicemente e molto chiaramente dice “riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie..” Crediamo non sia contestabile come un edificio dalle simili caratteristiche ( ben oltre i mille metri cubi) si possa definire Nuova Opera Edilizia.

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